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Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale, n. 300 del 23 dicembre 1996

 

 

 

MINISTERO DELLA SANITÀ

 

Decreto 14 ottobre1996

 

Norme in materia di affidamento dei cani randagi

 

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la Legge 14 agosto 1991, n. 281; Ravvisata la necessità di disciplinare specificamente gli aspetti relativi agli affidi dei cani randagi fissando altresì

le opportune procedure che consentano l'adeguata tutela dei suddetti animali nel quadro delle norme di coordinamento statale di cui alla citata Legge 281/91;

 

DECRETA

 

Articolo 1

I cani randagi accalappiati devono essere ricoverati e trattenuti, fatto salvo

quanto previsto dal comma 4, lettera b), per un periodo non inferiore a sessanta

giorni, nei canili di cui ali articolo 4, comma 1, della legge n.281/91 ed essere

sottoposti, a cura da Servizio Veterinario della Ausl competente,

 

a) osservazione, controllo sanitario e ai trattamenti profilattici previsti

all'articolo 2, comma 5, della citata legge n.281/91;

 

b) identificazione, registrazione e tatuaggio, quest'ultimo nel caso in cui

l'animale ne sia sprovvisto; tali operazioni devono essere effettuate senza

indugio e comunque prima di qualsiasi affido o spostamento degli animali.

 

2. Trascorso il periodo di permanenza presso il canile, gli animali possono

essere collocati presso i rifugi di cui all'articolo 4, comma 1 della legge

n.281 /91.

 

3. Le strutture di cui ai commi 1 e 2 possono procedere ad affidare gli animali

in esse collocati solo a soggetti privati che offrano garanzie di buon trattamento

e relativamente alle strutture di cui al comma 1. anche ad associazioni protezionistiche

espressamente riconosciute dal servizio veterinario regionale ed inserite, a

sua cura, in un apposito registro. Le procedure di affidamento sono quelle di

cui all'articolo 3.

 

4. L'affido degli animali può avvenire:

 

a) in forma definitiva, qualora il proprietario non li abbia reclamati entro

sessanta giorni dall'accalappiamento;

 

b) in forma temporanea, prima che sia decorso il termine di sessanta giorni

dall'accalappiamento, solo se gli affidatari si impegnano a restituire gli animali

ai proprietari che ne facessero richiesta entro il termine di cui alla lettera

a).

 

Articolo 2

 

1. Le associazioni di cui all'articolo 1, comma 3:

 

a) possono prendere in affido un numero massimo di animali rapportato alla effettiva

capacità delle strutture disponibili;

 

b) devono comunicare al servizio veterinario della azienda sanitaria locale

che ha effettuato il tatuaggio dell'animale gli affidi concessi trasmettendo

al medesimo servizio copia della apposita scheda riportante almeno le informazioni

di cui all'allegato.

 

2. Le associazioni di cui all'articolo 1 comma 3 non possono procedere a successivi

affidi degli animali se non a favore di soggetti privati.

 

Articolo 3

 

1. All'atto dell'affido a privati dovrà essere compilata l'apposita scheda,

di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che deve essere conservata, per

eventuali controlli, insieme alla fotocopia del documento di identità

o altro documento equipollente dell'affidatario.

 

2. L'affido degli animali è consentito solo a favore del soggetto direttamente

interessato che sottoscrive la dichiarazione contenuta nella scheda di cui in

allegato; in caso di affido a persone minorenni la dichiarazione è sottoscritta

dall'esercente la potestà familiare.

 

3. Prima di procedere a nuovi affidi a favore di soggetti privati il servizio

veterinario competente deve accertare l'effettivo stato degli animali in precedenza

affidati.

 

 

 

Articolo 4

 

1. Il servizio veterinario delle aziende sanitarie locali comunica, semestralmente,

al servizio veterinario regionale:

 

a) il numero di animali che sono stati tatuati;

 

b) il numero degli animali affidati specificando gli affidi fatti a soggetti

privati, alle associazioni iscritte nell'albo regionale di cui all'articolo

1, comma 3, nonché gli affidi effettuati da tali associazioni a soggetti

privati.

 

2. Il servizio veterinario regionale comunica, con cadenza annuale, i dati aggregati

al Ministero della Sanità.

 

 

 

Articolo 5

 

1. Il Ministero della Sanità stabilisce, d'intesa con le omologhe Autorità

sanitarie degli altri Paesi e sulla base di garanzie più favorevoli di

quelle previste dal presente decreto, le modalità di affido degli animali

ad associazioni protezionistiche estere.

 

 

 

 

 

Articolo 6

 

Il presente decreto, sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

 

 

ALLEGATO N. progressivo .............

 

SCHEDA DI AFFIDO CANI RANDAGI

 

(da compilare a cura dei responsabile della struttura)

 

Elementi identificativi dell'animale:

 

razza .................................................

 

taglia ................................................

 

sesso .................................................

 

mantello ..............................................

 

colore ................................................

 

età (approssimativa) .................................

 

numero tatuaggio ...................................... altro .................................................

 

 

Servizio veterinario azienda sanitaria locale dove il cane è stato tatuato:

A.S.L n. ............ di ................................ prov ....... indirizzo

..................................

 

DICHIARAZIONE

 

Il sottoscritto ........................................... residente in ..............................................

prov ....... telefono ...../............., identificato con documento di riconoscimento

.................. n. ......... rilasciato in .............................,

in qualità di affidatario dell'animale di cui sopra, s'impegna a mantenere

lo stesso in buone condizioni presso la propria residenza o al seguente domicilio

........................................... e a non cederlo se non previa segnalazione

al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale dove il cane è

stato tatuato. S'impegna altresì a dichiarare allo stesso servizio lo

smarrimento o il decesso dell'animale e a mostrare l'animale affidato al personale

all'uopo incaricato nel corso dei controlli domiciliari predisposti dal Servizio

Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente.

 

\

 

firma del responsabile della struttura ..........................

 

 

 

firma dell'affidatario del cane ...................... ...............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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