L'associazione si batte contro l'abbandono, il randagismo, la vivisezione, tutte le forme di maltrattamento e sfruttamento degli animali (dai circhi, alle pellicce, dagli allevamenti alla caccia) e i combattimenti di animali.

 

 

 

                                                                  
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LEGGE

                                                                                                                                                                                                               Legge Reg. Lombardia del 20 /7/ 2006 n. 16

Lotta al randagiasmo e tutela degli animali di affezione

( BURL del 25 luglio 2006 n. 30, 1° suppl. ord. )

 

 

 

Art. 1

 

(Finalità)

 

1. La Regione , in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281(Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e  successive modificazioni, anche al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e

animale e di tutelare la salute, il benessere e l’ambiente, promuove la prevenzione del randagismo, la protezione e la tutela degli animali di affezione e ne sancisce il diritto alla dignità di esseri viventi ed il rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l’abbandono.

 

Art. 2

 

(Oggetto)

 

1. Ai fini della presente legge per animali di affezione s’intendono quelli che stabilmente od occasionalmente convivono con l’uomo, mantenuti per compagnia e che possono svolgere attività utili all’uomo.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, inoltre, agli animali appartenenti alle specie considerate d’affezione che vivono in libertà, tanto in contesti urbani che extraurbani, restando comunque esclusi gli animali selvatici ed esotici di cui alla egge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata

a Washington il 3 marzo 1973).

 

Art. 3

(Tutela dei modi di vita degli animali di affezione)

1.I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali di affezione sono tenuti ad assicurare ad essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell’alimentazione, dell’igiene, della cura della salute e del benessere e della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici dell’animale stesso.

2.In particolare, è vietato ai soggetti di cui al comma 1 abbandonare gli animali, infliggere ad essi maltrattamenti, alimentarli in modo improprio o insufficiente, detenerli in condizioni gienico-sanitarie non adeguate o comunque in strutture o spazi non idonei in base alle attuali conoscenze scientifiche e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3.È vietato ai soggetti di cui al comma 1 esercitare la pratica dell’accattonaggio esibendo animali di età inferiore ai quattro mesi, animali comunque in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono tenuti o in condizioni tali da suscitare l’altrui pietà.

 

4.E’ vietato usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie,sottoscrizioni o altre attività.

 

5.E’ vietato, altresì, destinare al commercio o esporre cani o gatti di età inferiore ai sessanta giorni.

 

6.Sono vietati spettacoli, feste, gare, manifestazioni, giochi, lotterie, sottoscrizioni a premi ed esposizioni pubbliche e private che comportino per gli animali maltrattamenti, costrizione o detenzione inadeguata in strutture anguste. In ogni caso è vietato organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali.

 

7.E’ fatto obbligo a chi detiene animali di affezione in numero o in condizioni tali da poter costituire pericolo per la salute umana e per il benessere animale definito al comma 1, adottare misure volte a garantire le condizioni igienico ambientali di cui alla presente legge ed al regolamento di attuazione.

 

8.L’addestramento deve essere impartito esclusivamente con metodi non violenti e non può imporre all’animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale.

 

9.Il trasporto e la custodia degli animali di affezione, da chiunque e per qualunque motivo siano effettuati, devono avvenire in modo adeguato alla specie, compatibilmente con idivieti e le prescrizioni dei regolamenti vigenti in materia. I mezzi di trasporto e gliimballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie e da evitare lesioni, consentendo altresì l’ispezione, l’abbeveramento, il nutrimento e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alla specie animale trasportata e comunque rispondenti a quanto previsto dalla vigente normativa statale e comunitaria.

 

10.Le norme tecniche di applicazione del presente articolo sono definite dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 4

 

(Competenze della Regione)

 

1.La Regione :

 

a)istituisce l’anagrafe canina regionale di cui all’articolo 7;

 

b)individua, sentiti i comuni, le modalità di organizzazione, funzionamento e gestione dell’anagrafe canina di cui alla lettera a) e provvede all’allestimento di un sistema informatico del dipartimento di prevenzione veterinario dell’Azienda sanitaria locale (ASL);

 

c)definisce i criteri per il risanamento dei canili comunali e per la costruzione di nuovi rifugi per animali, ai sensi dell’ articolo 3, comma 2, della legge 281/1991 ;

 

d)redige il piano regionale di cui all’articolo 16, comma 1, in collaborazione con la Consulta regionale di cui all’articolo 16, comma 6;

 

e)promuove un protocollo d’intesa con le aziende farmaceutiche, per la concessione alle strutture di ricovero pubbliche e private senza fini di lucro di agevolazioni sull’acquisto di medicinali destinati alle cure degli animali ospitati, fatte salve le norme di legge riguardanti

a prescrizione, la detenzione e l’utilizzo del farmaco veterinario;

 

f)costituisce la Consulta regionale di cui all’articolo 16, comma 6.

 

2.Con regolamento d’attuazione, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, si stabiliscono:

 

a)i requisiti strutturali e le modalità di gestione delle strutture di ricovero sanitario degli animali di affezione e dei rifugi per animali;

 

b)i requisiti strutturali e le modalità di gestione delle strutture private deputate al ricovero, al pensionamento, all’allevamento o al commercio degli animali d’affezione;

 

c)le procedure per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento, da parte del sindaco, delle strutture di cui alle lettere a) e b);

 

d)le procedure per l’affidamento e la cessione degli animali ricoverati presso le strutture di cui alla lettera a);

 

e)l’obbligo a chiunque gestisce strutture pubbliche o private per il ricovero di animali, anche per periodi di tempo limitato, oppure esercita l’attività di commercio o di allevamento, di tenere apposito registro vidimato dal dipartimento di prevenzioneveterinario dell’ASL di appartenenza della struttura, che permetta di identificare l’animale, nonché di risalire alla sua provenienza ed alla sua eventuale destinazione finale.

 

3.La Regione provvede agli indennizzi di cui all’articolo 18, comma 1, per le perdite di capi

 

di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti ed accertate dall’ASL competente per

 

territorio.

 

Art. 5

 

(Competenze delle ASL)

 

1.Le funzioni e le attività sanitarie necessarie a garantire sul territorio regionale gli nterventi previsti dalla presente legge sono attribuite, secondo competenza, in ogni ASL, al dipartimento di prevenzione veterinario con specifica responsabilità, se del caso con donea articolazione diretta da un veterinario dirigente.

 

2.Ogni direttore generale di ASL adegua alle disposizioni della presente legge, ove necessario, entro un anno dall’approvazione della stessa, il proprio piano di organizzazione e funzionamento aziendale secondo le procedure previste dalla legge

 

regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua

 

integrazione con le attività dei servizi sociali).

 

3.Alla competente struttura di cui al comma 1 spettano:

 

a)la gestione dell’anagrafe del cane;

 

b)l’organizzazione, d’intesa con i comuni, dell’attività di accalappiamento dei cani vaganti,

 

nonché di raccolta dei gatti che vivono in libertà ai fini della loro sterilizzazione,

 

limitatamente a quanto indicato dall'articolo 9, commi 4, 5 e 6;

 

c)il censimento, d’intesa con i comuni, delle zone in cui esistono colonie feline;

 

d)la stipula, d’intesa con i comuni, di accordi di collaborazione con i privati e le

 

associazioni per la gestione delle colonie feline;

 

e)gli interventi di controllo demografico della popolazione canina e felina di cui all’articolo

 

17;

 

f)la soppressione, esclusivamente con metodi eutanasici, dei cani catturati e dei gatti

 

raccolti, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 11, comma 1;

 

g)il servizio di ricovero sanitario per l’esecuzione degli interventi di profilassi, diagnosi e

 

terapia sugli animali di affezione, limitatamente ai cani ricoverati ed ai gatti che vivono in

 

stato di libertà, per il tempo previsto dalla legislazione sanitaria vigente ai fini della

 

profilassi antirabbica e per la degenza sanitaria;

 

h)l’attività di vigilanza e di prevenzione e accertamento, effettuata dal personale incaricato,

 

delle infrazioni previste dalla presente legge, ferma restando l’analoga competenza

 

attribuita ad altri soggetti.

 

4.Al direttore generale dell’ ASL competono:

 

a)la titolarità dei poteri sanzionatori relativi alle infrazioni amministrative previste dalla

 

presente legge;

 

b)l’emanazione del provvedimento propedeutico all’erogazione dell’indennizzo regionale di

 

cui all’articolo 18;

 

c)l’approvazione, su proposta della competente struttura di cui al comma 1, dei progetti

 

attuativi degli interventi affidati all’ ASL dal piano regionale di cui all’articolo 16, comma 1.

 

5.La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

 

legge, definisce, in coerenza alle norme nazionali, i requisiti e le modalità di gestione della

 

struttura di cui al comma 1.

 

Art. 6

 

(Competenze degli enti locali)

 

1.Ai comuni, singoli od associati, ed alle comunità montane, ferma restando la propria

 

autonomia, competono:

 

a)la predisposizione, nell’ambito del territorio provinciale o di provincia contigua, se più

 

vicino, delle strutture di ricovero deputate alle funzioni di canile sanitario e di canile rifugio,

 

acquisendone la disponibilità nelle forme ritenute più opportune, anche provvedendo al

 

risanamento dei canili comunali già esistenti e costruendo nuovi rifugi per animali,

 

secondo quanto previsto dall’ articolo 4, comma 1, della legge 281/1991 . La struttura

 

deputata alla funzione di canile sanitario è messa a disposizione della ASL competente in

 

comodato d’uso;

 

b)la prestazione del servizio di ricovero di animali d’affezione catturati o raccolti, fatta salva

 

la facoltà per i comuni di demandare detto servizio, mediante convenzioni, ad enti pubblici,

 

associazioni, cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle

 

cooperative sociali) e imprenditori privati;

 

c)l’attività di vigilanza e di prevenzione ed accertamento, effettuata dal corpo di polizia

 

locale, delle infrazioni previste dalla presente legge;

 

d)la realizzazione di campagne informative sugli obiettivi della presente legge e sulle

 

modalità di attuazione, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni di cui

 

all’articolo 19 e dei medici veterinari, e la predisposizione di sportelli per l’anagrafe canina;

 

e)la collaborazione con le ASL per le funzioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettere a) e h);

 

f)la possibilità di istituire l’ufficio tutela animali ed un fondo speciale per la sterilizzazione di

 

cani e gatti i cui proprietari versino in stato di indigenza;

 

g)a stipula di convenzioni o accordi di collaborazione, di intesa con le ASL, con i privati e

 

le associazioni per la gestione delle colonie feline.

 

2.Il sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale:

 

a)rilascia l’autorizzazione al funzionamento dei rifugi per animali, pubblici o privati, e delle

 

altre strutture di ricovero per animali previste dalla presente legge;

 

b)può disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali di affezione siano posti in

 

osservazione per l’accertamento delle condizioni fisiche, anche ai fini della tutela igienicosanitaria

 

e del benessere animale.

 

3.Alle province competono l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi di qualificazione per

 

gli operatori volontari delle associazioni di cui all’articolo 19, sulla base delle indicazioni

 

contenute nel piano regionale di cui all’articolo 16, comma 1, ai fini dell’esercizio

 

dell’attività di collaborazione con l’ASL e gli enti locali prevista dalla presente legge.

 

4.Le province possono inoltre:

 

a)promuovere lo studio, in collaborazione con la Consulta regionale di cui all’articolo 16,

 

comma 6, della mappatura della situazione esistente, nonché la raccolta delle istanze di

 

amministrazioni pubbliche, enti, associazioni e privati cittadini che sollecitano interventi,

 

informazioni o coordinamenti operativi;

 

b)effettuare il coordinamento delle associazioni iscritte nel registro provinciale del

 

volontariato, ai sensi della legge regionale 16 settembre 1996, n. 28 (Promozione,

 

riconoscimento e sviluppo dell’associazionismo);

 

c)curare la prevenzione di comportamenti anti-etici, dei reati e delle violazioni di legge nei

 

confronti degli animali e del loro ambiente mediante strumenti di promozione culturale e di

 

vigilanza.

 

Art. 7

 

(Anagrafe canina)

 

1.La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

 

legge:

 

a)istituisce l’anagrafe canina, consistente nel registro della popolazione canina presente

 

sul territorio regionale, mediante la raccolta e la gestione dei dati provenienti dalle singole

 

anagrafi canine delle ASL della Lombardia. A tale scopo la Giunta provvede

 

all’allestimento di un sistema informativo della competente struttura delle ASL di cui

 

all’articolo 5, comma 1, garantendo la compatibilità ed il recupero dei dati già esistenti

 

nelle anagrafi attivate in conformità alla legge regionale 8 settembre 1987, n. 30

 

(Prevenzione del randagismo-tutela degli animali e della salute pubblica) ed il necessario

 

collegamento con il progetto Carta Regionale dei Servizi – Sistema Informativo Socio

 

Sanitario della Regione Lombardia (CRS-SISS);

 

b)individua le modalità per la gestione dell’anagrafe canina, anche mediante gli strumenti

 

informatici regionali, garantendo il pieno coinvolgimento dei comuni e dei medici veterinari

 

libero-professionisti, al fine di consentire la maggiore disponibilità di sportelli per l’anagrafe

 

del cane, nonché la metodologia di identificazione, secondo la tecnica più avanzata.

 

2.Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, ivi compreso chi ne fa

 

commercio, è tenuto ad iscrivere all’anagrafe canina il proprio cane entro quindici giorni

 

dall’inizio del possesso o entro quarantacinque giorni dalla nascita.

 

3.In caso di cessione definitiva, colui che cede il cane è tenuto a farne denuncia

 

all’anagrafe canina entro quindici giorni dall’evento. Il nuovo proprietario è comunque

 

tenuto ad adempiere agli obblighi di cui al comma 2.

 

4.Il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a denunciare all’anagrafe canina la

 

morte dell’animale ed eventuali cambiamenti di residenza entro quindici giorni dall’evento.

 

5.All’atto dell’iscrizione all’anagrafe canina è eseguita l’identificazione del cane con

 

metodologia indolore. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il sistema di identificazione

 

dovesse risultare illeggibile, il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a

 

provvedere nuovamente all’applicazione del sistema identificativo entro quindici giorni

 

dall’accertamento.

 

6.Le denunce e le registrazioni effettuate in conformità alla l.r. 30/1987 non devono essere

 

ripetute. Per quanto riguarda i tatuaggi, si applica quanto previsto al comma 5, secondo

 

periodo.

 

Art. 8

 

(Cani smarriti e rinvenuti)

 

1.La scomparsa per qualsiasi causa di un cane deve essere denunciata dal proprietario,

 

possessore o detentore entro sette giorni alla competente struttura di cui all’articolo 5,

 

comma 1, dell’ASL del territorio o alla polizia locale del comune in cui si è verificato

 

l’evento. L’organo che riceve la denuncia di scomparsa deve renderla contestualmente

 

disponibile nell’anagrafe canina regionale di cui all’articolo 7.

 

2.La notifica del ritrovamento del cane al proprietario, possessore o detentore comporta

 

l’obbligo del suo ritiro entro cinque giorni e del pagamento dei costi sostenuti per la

 

cattura, le eventuali cure ed il mantenimento. La Giunta regionale definisce i criteri e le

 

modalità per la determinazione di tali costi ed i provvedimenti da assumere a carico degli

 

inadempienti all’obbligo del ritiro, fatte salve le sanzioni e quanto previsto dalla normativa

 

vigente.

 

3.Gli animali ricoverati a qualunque titolo nelle strutture di cui agli articoli 10, 12 e 14 non

 

possono essere destinati ad alcun tipo di sperimentazione.

 

4.Chiunque rinvenga un cane vagante è tenuto a darne pronta comunicazione alla

 

competente struttura di cui all’articolo 5, comma 1, di una ASL della Regione, anche

 

diversa da quella in cui è avvenuto il rinvenimento, o alla polizia locale del comune in cui è

 

avvenuto il rinvenimento, consegnandolo al più presto alla struttura o fornendo le

 

indicazioni necessarie al suo ritiro. L’organo che riceve la segnalazione del rinvenimento

 

deve prontamente comunicarla all’anagrafe canina regionale di cui all’articolo 7. Il cane

 

ritirato, se risulta accertata la competenza territoriale di una ASL diversa, può esservi

 

trasferito con le modalità previste dalla Giunta regionale nel provvedimento di cui

 

all’articolo 7, comma 1, lettera b).

 

5.Gli interventi sanitari previsti dall’articolo 10, con particolare riguardo al controllo medicoveterinario,

 

all’identificazione e agli interventi di pronto soccorso, prestati ai cani di cui al

 

comma 4, sono effettuati dalla competente struttura di cui all’articolo 5, comma 1,

 

intervenuta, e sono posti a carico dell’ASL competente per territorio, con le modalità

 

previste dalla Giunta regionale nel provvedimento di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b).

 

6.I metodi di accalappiamento devono essere tali da evitare ai cani inutili sofferenze.

 

Art. 9

 

(Protezione dei gatti)

 

1.I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è vietato a chiunque

 

maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Se il comune, d’intesa con l’ASL competente,

 

accerta che l’allontanamento si rende inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni

 

sanitarie, individua altra idonea collocazione, compatibilmente con il rispetto delle norme

 

igieniche. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio,

 

urbano e non, edificato e non, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina,

 

indipendentemente dal numero di soggetti che la compone e dal fatto che sia o no

 

accudita dai cittadini.

 

2.Per favorire i controlli sulla popolazione felina, l’ASL, d’intesa con i comuni e con la

 

collaborazione delle associazioni di cui all’articolo 19, provvede a censire le zone in cui

 

esistono colonie feline.

 

3. I privati e le associazioni di cui all’articolo 19 possono, previa stipulazione di apposito

 

accordo di collaborazione, richiedere al comune, d’intesa con l’ASL, la gestione delle

 

colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti.

 

4. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione,

 

per le cure sanitarie necessarie al loro benessere o per l’allontanamento di cui al comma 1

 

ed è garantita dalla competente struttura di cui all’articolo 5, comma 1, da volontari delle

 

associazioni di cui all’articolo 19 e dai privati di cui al comma 3.

 

5.I gatti sterilizzati, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione

 

auricolare, sono reimmessi nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario od

 

in un habitat idoneo identificato ai sensi del comma 1.

 

6.La soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà può avvenire solo alle condizioni e

 

con le modalità di cui all’articolo 11.

 

Art. 10

 

(Interventi sanitari)

 

1.La competente struttura di cui all’articolo 5, comma 1, assicura:

 

a)il controllo sanitario temporaneo dei cani e dei atti durante il periodo di osservazione di

 

cui all’ articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320

 

(Regolamento di polizia veterinaria) o che si rende necessario per comprovate esigenze

 

sanitarie;

 

b)gli interventi di profilassi, diagnosi, terapia e controllo demografico previsti dalla

 

normativa vigente o ritenuti necessari sugli animali ricoverati, nel periodo di controllo

 

sanitario temporaneo di cui alla lettera a);

 

c)gli interventi di pronto soccorso atti alla stabilizzazione di cani vaganti o gatti che vivono

 

in libertà, ritrovati feriti o gravemente malati, anche attraverso gli interventi garantiti dalla

 

pronta disponibilità del dipartimento di prevenzione veterinario;

 

d)l’identificazione dei cani raccolti, la ricerca del proprietario e la loro restituzione;

 

e)la sterilizzazione e la degenza post-operatoria dei gatti che vivono in libertà;

 

f)l’eventuale sterilizzazione e degenza post-operatoria dei cani ricoverati, eseguita per

 

l’alta finalità dell’interesse pubblico del controllo delle nascite o dei comportamenti

 

indesiderati, che può essere effettuata previa autorizzazione del responsabile sanitario

 

della struttura, nelle veci del legittimo proprietario.

 

2.Gli interventi sanitari di cui al comma 1, possono essere assicurati in adeguate strutture,

 

a tale scopo individuate dalla competente struttura di cui all’articolo 5, comma 1, anche

 

presso i rifugi per animali di cui all’articolo 12.

 

Art. 11

 

(Eutanasia)

 

1.I cani, i gatti e gli altri animali di affezione ricoverati nelle strutture di cui agli articoli 10 e

 

12, possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili, se affetti da gravi

 

sofferenze, anche psichiche, che non assicurino il rispetto del benessere e delle loro

 

esigenze fisiologiche ed etologiche di cui all’articolo 1, o in caso di loro comprovata

 

pericolosità.

 

2.La soppressione deve essere effettuata ad opera di medici veterinari, con metodi

 

eutanasici che non arrechino sofferenza all’animale, preceduti da idoneo trattamento

 

anestetico.

 

3.Ciascuna struttura deve tenere un apposito registro degli animali soppressi con

 

specificata la diagnosi ed il motivo della soppressione.

 

Art. 12

 

(Rifugi per animali)

 

1.I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono ad ospitare nei canili

 

rifugio di cui all’articolo 6:

 

a)i cani e i gatti sequestrati dall’autorità giudiziaria ed eventualmente affidati in giudiziale

 

custodia, qualora si configuri una ipotesi di reato per inosservanza dei divieti di cui

 

all’articolo 3;

 

b)i cani raccolti o rinvenuti vaganti, successivamente agli interventi sanitari di cui

 

all’articolo 10;

 

c)i cani e i gatti affidati dalla forza pubblica;

 

d)i cani e i gatti ceduti definitivamente dal proprietario, possessore o detentore ed accettati

 

dal comune, con la possibilità di porre a carico del cedente le spese di mantenimento,

 

secondo quanto previsto con proprio regolamento;

 

e)altri animali di affezione, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche tecniche

 

della struttura.

 

2.I criteri per il risanamento dei canili comunali esistenti e per la costruzione dei nuovi

 

rifugi per animali previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera c), sono determinati dalla Giunta

 

regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

3.La gestione dei rifugi per animali può essere demandata dai comuni, previa stipulazione

 

di convenzioni, a privati o associazioni, con diritto di prelazione, a condizioni equivalenti,

 

delle associazioni di cui all’articolo 19.

 

4.I rifugi sono aperti al pubblico almeno quattro giorni alla settimana, comprendendo il

 

sabato o la domenica, con un minimo di quattro ore al giorno, per favorire la ricollocazione

 

degli animali presso nuovi proprietari. Gli orari e i giorni di apertura devono essere esposti

 

all’ingresso delle strutture. Gli enti protezionistici possono accedere alle predette strutture

 

anche in altri orari concordati con i responsabili delle stesse.

 

5.I gestori dei rifugi devono adottare opportune misure al fine del controllo delle nascite.

 

6.I rifugi per animali devono garantire assistenza veterinaria e gli interventi di pronto

 

soccorso e di alta specializzazione che si rendessero necessari sugli animali ospitati,

 

anche mediante apposite convenzioni con strutture pubbliche o private.

 

Art. 13

 

(Cessione e affido)

 

1.I cani ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 10, 12 e 14 devono essere

 

identificati e identificabili.

 

2.I cani ed i gatti ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 10 e 12, d’età non inferiore

 

ai sessanta giorni, nonché gli altri animali di affezione possono essere ceduti

 

gratuitamente ai privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento o alle

 

associazioni di cui all’articolo 19.

 

3.E’ fatto divieto di cessione o affido a coloro che abbiano riportato condanne per

 

maltrattamenti ad animali, di cani o gatti ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 10 e

 

12.

 

4.La cessione gratuita dei cani ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 10 e 12 può

 

avvenire trascorsi sessanta giorni dal ricovero.

 

5.E’ consentito l’affido temporaneo gratuito dei cani prima del termine di cui al comma 4, ai

 

soggetti di cui al comma 2, con l’osservanza delle seguenti prescrizioni:

 

a)deve essere decorso il periodo di osservazione previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera

 

a);

 

b)l’affidatario non può affidare a sua volta l’animale durante il periodo di affido, senza il

 

consenso scritto del gestore del canile affidante;

 

c)l’affido temporaneo non può essere consentito a enti o a privati cittadini non residenti in

 

Italia.

 

6. Le procedure e le condizioni per la cessione e l’affido, comprendenti anche le modalità

 

di verifica, sono disciplinate con il regolamento di cui all’articolo 4, comma 2.

 

Art. 14

 

(Strutture per la custodia e vendita degli animali di affezione)

 

1.Le strutture destinate al ricovero, al pensionamento temporaneo e al commercio di

 

animali di affezione devono possedere i requisiti strutturali e gestionali previsti dal

 

regolamento di cui all’articolo 4, comma 2.

 

Art. 15

 

(Autorizzazioni)

 

1.Le strutture di cui agli articoli 10, comma 2, 12 e 14 devono essere autorizzate dal

 

sindaco, previo parere favorevole dell’ASL di pertinenza.

 

2.Le modalità di presentazione della domanda, la documentazione necessaria, nonché i

 

tempi per l’adeguamento delle strutture esistenti sono individuati dal regolamento di cui

 

all’articolo 4, comma 2.

 

Art. 16

 

(Piano degli interventi e Consulta regionale)

 

1.Al fine di garantire la salute pubblica e per tutelare gli animali di affezione, la Giunta

 

regionale, con la collaborazione tecnica della Consulta regionale di cui al comma 6 e

 

acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva entro centottanta

 

giorni il piano regionale triennale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila, di

 

controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo.

 

2.Sulla base dei dati risultanti dall’anagrafe canina e dal censimento delle colonie feline

 

presenti sul territorio, nonché delle strutture di ricovero di cui agli articoli 10, 12 e 14, il

 

piano regionale di cui al comma 1 prevede:

 

a)i criteri per l’analisi del fenomeno dell’abbandono dei cani e della formazione di colonie

 

urbane di gatti liberi;

 

b)le risorse per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1;

 

c)i tempi di attuazione delle fasi del piano, secondo criteri di priorità, e le relative

 

scadenze;

 

d)l’individuazione dei criteri per la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi

 

e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;

 

e)le modalità di partecipazione delle associazioni di volontariato, scuole, enti locali e privati

 

agli interventi per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;

 

f)le modalità che consentano una uniforme raccolta e diffusione dei dati;

 

g)le modalità di utilizzazione della quota assegnata dallo Stato ai sensi dell’ articolo 3 della

 

legge 281/1991 e delle norme vigenti;

 

h)la promozione delle iniziative di informazione di cui all' articolo 3, comma 4, lettera a),

 

della legge 281/1991 ;

 

i)i criteri per l’organizzazione dei corsi d’aggiornamento o di formazione professionale di

 

cui all' articolo 3, comma 4, lettera b), della legge 281/1991 .

 

3.Gli interventi previsti dal piano di cui al comma 1 possono essere attuati anche tramite

 

specifiche convenzioni fra la Regione, le ASL, le province, i comuni, l’Ufficio scolastico per

 

la Lombardia e le associazioni di cui all’articolo 19.

 

4.Le ASL inseriscono gli interventi previsti dal piano regionale di cui al comma 1 nella

 

programmazione delle proprie attività istituzionali.

 

5.Nel piano di cui al comma 1 sono privilegiati gli interventi educativi che tendono a

 

responsabilizzare i proprietari sul controllo dell’attività riproduttiva, sul corretto

 

mantenimento dei propri animali e sulla tutela della salute e del benessere animale.

 

6.La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

 

legge, costituisce la Consulta regionale per la tutela degli animali di affezione e per la

 

prevenzione del randagismo composta da:

 

a)un dirigente del servizio veterinario regionale;

 

b)un medico veterinario dei servizi di medicina veterinaria delle ASL;

 

c)un rappresentante delle province designato dall’Unione delle province lombarde (UPL);

 

d)tre rappresentanti dei comuni designati dall’Associazione regionale dei comuni lombardi

 

(ANCI Lombardia);

 

e)tre esperti designati dalle associazioni di cui all’articolo 19;

 

f)un docente della facoltà di medicina veterinaria dell’Università degli studi di Milano;

 

g)due medici veterinari designati dalle associazioni di categoria dei medici veterinari;

 

h)un medico veterinario designato dalla Federazione regionale degli ordini provinciali dei

 

medici veterinari;

 

i)un rappresentante dell’Ufficio scolastico per la Lombardia.

 

Art. 17

 

(Controllo demografico)

 

1.Gli interventi per la limitazione delle nascite dei gatti che vivono in libertà sono effettuati

 

secondo quanto previsto dall’articolo 9 e dall’ articolo 2, comma 8, della legge 281/1991 .

 

2.I cani ricoverati presso le strutture ed i rifugi per animali previsti dagli articoli 10 e 12

 

possono essere sterilizzati per finalità di interesse pubblico e con le modalità di cui

 

all’articolo 10, comma 1, lettera f), dai medici veterinari delle ASL o da medici veterinari

 

liberi professionisti allo scopo incaricati dall’ASL o dai comuni, secondo le rispettive

 

competenze.

 

Art. 18

 

(Indennizzo)

 

1.La Direzione generale sanità della Giunta regionale, previo accertamento da parte della

 

competente struttura di cui all’articolo 5, comma 1, provvede ad indennizzare gli

 

imprenditori agricoli per le perdite subite, ai sensi dell’ articolo 3, comma 5, della legge

 

281/1991 .

 

2.L’ASL determina il valore dei capi di bestiame per i quali è richiesto l’indennizzo,

 

secondo le modalità ed i criteri previsti dalla normativa vigente.

 

Art. 19

 

(Volontariato)

 

1.Le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di

 

volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato), alla

 

legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 (Legge regionale sul volontariato) o riconosciute a

 

livello nazionale dai competenti ministeri secondo le norme vigenti, il cui statuto indichi la

 

protezione degli animali e dell’ambiente quale finalità, possono collaborare

 

all’effettuazione degli interventi di educazione sanitaria e di controllo demografico della

 

popolazione canina e dei gatti che vivono in libertà, previo accordo con l’ASL competente

 

per territorio, o con i comuni per le rispettive competenze.

 

Art. 20

 

(Controlli)

 

1.Le attività di accertamento delle infrazioni previste dalla presente legge competono

 

all’ASL ed ai comuni.

 

2.Per l’esercizio delle attività di cui al comma 1, i comuni possono altresì avvalersi,

 

mediante convenzioni, della collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni di

 

cui all’articolo 19 alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo

 

unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.

 

773 , e degli operatori volontari appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 19.

 

3.Le province, d’intesa con le ASL, concordano le modalità operative per il rilascio delle

 

autorizzazioni agli operatori volontari di cui all’articolo 19, a seguito del superamento di

 

specifici esami al termine dei corsi di cui all’articolo 6, comma 3; i contenuti dei corsi

 

vengono stabiliti dalle competenti direzioni generali regionali.

 

4.Il direttore generale dell’ASL propone al Prefetto l’attribuzione della qualifica di agente o

 

di ufficiale di polizia giudiziaria al personale dell’ASL incaricato dei controlli previsti dalle

 

norme di tutela degli animali.

 

Art. 21

 

(Sanzioni)

 

1.Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, ai contravventori della presente legge si

 

applicano le seguenti sanzioni amministrative:

 

a)da euro 150 a euro 900 per chi viola le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1, 2, 3, 4,

 

6, primo periodo, 7, 8;

 

b)da euro 500 a euro 3000 per chi viola le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 5 e

 

comma 6, secondo periodo;

 

c)da euro 25 a euro 150 per chi viola le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 9;

 

d)da euro 25 a euro 150 per chi viola le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, comma 1;

 

e)da euro 150 a euro 900 per chi viola la disposizione di cui all’articolo 8, comma 2;

 

f)da euro 25 a euro 150 per chi viola la disposizione di cui all’articolo 8, comma 4;

 

g)da euro 50 a euro 300 per chi viola le disposizioni di cui all’articolo 9, commi 1, 4 e 6;

 

h)da euro 50 a euro 300 per chi viola le disposizioni di cui all’articolo 11;

 

i)da euro 50 a euro 300 per chi viola le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, lettera

 

b);

 

l)da euro 500 a euro 3000 per chi svolge le attività previste dalla legge in strutture prive

 

dell’autorizzazione di cui all’articolo 15.

 

2.Le somme riscosse a seguito dell’irrogazione delle sanzioni del presente articolo sono

 

introitate dalla Regione, attraverso le ASL e i comuni, per la realizzazione degli interventi

 

conseguenti all’attuazione della presente legge.

 

Art. 22

 

(Attività di rendicontazione)

 

1.La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell’attuazione della legge e dei

 

risultati da essa ottenuti nel contrastare il randagismo ed i maltrattamenti degli animali

 

d’affezione in Lombardia.

 

2.A tal fine la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una

 

relazione triennale che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:

 

a)quali interventi sono stati realizzati e quali risultati sono stati ottenuti dagli enti cui fa

 

carico l’attuazione della presente legge, con particolare riguardo alle attività di controllo

 

demografico e di adeguamento delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private;

 

b)attraverso quali iniziative si è svolta l’attività di informazione e sensibilizzazione in tema

 

di tutela degli animali e salute dei cittadini e da quali enti è stata promossa;

 

c)attraverso quali modalità e con quali esiti i vari soggetti, pubblici e privati, hanno

 

realizzato l’attività di coordinamento nell’espletamento delle funzioni loro demandate;

 

d)quale è stata l’evoluzione dell’attività sanzionatoria prevista dalla legge;

 

e)in che misura il fenomeno del randagismo si è manifestato nel triennio di riferimento, in

 

termini quantitativi, tipologici e di distribuzione territoriale su base provinciale.

 

Art. 23

 

(Finanziamento)

 

1.Per le spese derivanti dall’attuazione degli interventi di competenza regionale di cui

 

all’articolo 4 con esclusione delle spese per l’anagrafe canina e per il funzionamento della

 

Consulta regionale, di competenza delle ASL di cui all’articolo 5 e di competenza degli enti

 

locali di cui all’articolo 6, è autorizzata per l’anno 2006 la spesa complessiva di euro

 

4.719.381,51.

 

2.Alle spese di cui al comma 1 si provvede con le apposite risorse statali stanziate, per

 

l’esercizio finanziario 2006, ai sensi della legge 281/1991 , all’UPB 5.1.3.2.262

 

“Prevenzione”, di cui una quota del 25% per le funzioni di competenza della Regione e

 

delle ASL e una quota del 75% per le funzioni di competenza degli enti locali.

 

3.Alle spese per l’anagrafe canina di cui all’articolo 7, comma 1, si provvede mediante le

 

risorse stanziate, per l’esercizio finanziario 2006, all'UPB 5.1.2.2.257 “Qualità dei servizi,

 

semplificazione dell’accesso, potenziamento della libertà di scelta e accesso alle cure”.

 

4.Alle spese di funzionamento della Consulta regionale prevista dall’articolo 16, comma 6,

 

si provvede, per l’esercizio finanziario 2006 e seguenti, con le risorse stanziate

 

annualmente all’UPB 5.1.2.2.257 “Qualità dei servizi, semplificazione dell’accesso,

 

potenziamento della libertà di scelta e accesso alle cure”;

 

5.In sede di previsione degli esercizi finanziari successivi potrà essere autorizzata la

 

destinazione di risorse proprie regionali per l’attuazione della presente legge.

 

Art. 24

 

(Abrogazione)

 

1.La legge regionale 8 settembre 1987, n. 30 (Prevenzione del randagismo - tutela degli

 

animali e della salute pubblica) è abrogata.

 

NOTA:Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola

 

pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

 

Consiglio Regionale della Lombardia, 20124 Milano - via Fabio Filzi, 29 - Tel. 02.67482.1

 

 

 

 

 

                                          

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